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UNIONE COMUNI VALDASO
L' "Unione Comuni Valdaso" nasce l'8 Gennaio 2001.
STATUTO UNIONE COMUNI VALDASO TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - Istituzione dell'Unione Art. 2 - Oggetto e finalità dell'Unione Art. 3 - Obiettivi e principi. Criteri generali dell'organizzazione e dell'azione amministrativa Art. 4 - Durata dell'Unione Art. 5 - Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione Art. 6 - Funzioni dell'Unione Art. 7 - Modalità di attribuzione delle funzioni e delle competenze all'Unione TTTOLO II ORGANI DELL'UNIONE Capo I - Principi fondamentali Art. 8 - Organi Capo II - Il Consiglio Art. 9 - Composizione ed organizzazione interna Art. 10 - Competenze del Consiglio Art. 11 - Diritti e doveri dei Consiglieri Art. 12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri Capo III - Il Presidente e la Giunta Art. 13 - Composizione della Giunta Art. 14 - Il Presidente- nomina Art. 15 - Il Presidente- competenze Art. 16 - Il Vicepresidente Art. 17 - La Giunta - competenze Art. 18 - Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore Art. 19 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente Art. 20 - Norme applicabili TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 21 - Principi generali Art. 22 - Principi in materia di gestione del personale Art. 23 - Principi di collaborazione Art. 24 - Principi di partecipazione Art. 25 -- Difensore civico Art. 26 - Principi in materia di servizi pubblici locali TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA` Art.27 - Finanze dell'Unione Art.28 - Bilancio e programmazione finanziaria Art.29 - Ordinamento contabile e servizio finanziario Art.30 - Revisione economica finanziaria Art.31 - Affidamento del servizio tesoreria TITOLO V NORME FINALI Capo I - Norme transitorie Art. 32 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili Art. 33 - Proposte di modifica dello statuto Art. 34 - Norma finanziaria Art. 35 - Norma finale TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 Istituzione dell'Unione - 1. Il presente statuto della "Unione Comuni Valdaso", approvato dai Comuni di Altidona, Campofilone, Lapedona, Montefiore dell'Aso, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, nel rispetto del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce i principi dell'organizzazione, le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione dei comuni che costituiscono l'Unione, e individua le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione stessa. 2. L'Unione è costituita dai Comuni di cui al primo comma. Con il voto favorevole del Consiglio dell'Unione, e attraverso le medesime procedure seguite per la sua istituzione, l'Unione può essere allargata ad altri Comuni. 3. La sede giuridica dell'Unione è situata in uno dei suoi Comuni. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché compresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione. 4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono. 5. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma. 6. L'Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni. Art. 2 Oggetto e finalità dell'Unione 1. L'Unione è ente locale che rappresenta la propria comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Essa coincide con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata. 2. Spettano all'Unione tutte le funzioni amministrative e i servizi che le verranno conferiti dai Comuni. 3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, fatta salva la ripartizione della spesa da determinarsi in sede di conferimento del servizio medesimo. Art. 3 Obiettivi e principi. Criteri generali dell'organizzazione e dell'azione amministrativa 1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione: a) a)promuovere e incentivare, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali, lo sviluppo socio-economico della Valdaso; a) b)favorire la progressiva integrazione dei Comuni che la costituiscono, anche svolgendo la funzione di programmazione e progettazione per le funzioni comunali, organizzando ed erogando le funzioni ed i servizi ad essa conferiti. c) mantiene i rapporti con gli altri enti locali, e in particolare con i Comuni, la Provincia, la Regione lo Stato e la UE, anche allo scopo di attuare pienamente il principio di sussidiarietà attraverso il massimo conferimento di funzioni e servizi all'Unione con le relative risorse. 2. Inoltre, nel rispetto dell'equilibrato assetto del territorio, del benessere dei cittadini e della tutela dell'ambiente, l'Unione favorisce l'integrazione fra la costa e l'entroterra della Valle dell'Aso; 3. Sono principi e criteri generali di organizzazione dell'Unione: a) la programmazione attraverso la propria azione amministrativa e quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; b) la collaborazione con i comuni partecipanti e gli altri enti pubblici; c) la separazione funzionale tra poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi; 4. L'Unione assume e gestisce i servizi pubblici locali tendendo ad un costante miglioramento della loro qualità e fruibilità , nel pieno rispetto dei criteri di economicità , efficacia ed efficienza. Inoltre l'Unione promuove la semplificazione dell'attività amministrativa, in particolare con l'istituzione dello Sportello Unico per le Imprese; 5. L'Unione, nella determinazione di tariffe, imposte e tasse si ispira al principio della mutua solidarietà . Art. 4 Durata dell'Unione 1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. 2. La fusione tra i Comuni costituiti in Unione è rimessa alla loro libera scelta. 3. La fusione è ammessa anche tra parte dei Comuni dell'Unione. Il nuovo Comune entra di diritto nell'Unione. Art. 5 Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione 1.Trascorsi 24 mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto, ogni Comune dell'Unione può recederne unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. 2.Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Non costituisce recesso la fusione di parte dei Comuni dell'Unione. 3. In caso di recesso la gestione delle funzioni e dei servizi, nonché degli obblighi ad essi connessi non immediatamente devolvibili all'ente receduto restano all'Unione fino alla prima scadenza possibile. 4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso. 5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso i soggetti terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più Comuni che la costituiscono, o di scioglimento della gestione associata. Art. 6 Funzioni dell'Unione 1. I Comuni, anche in relazione al programma territoriale triennale della regione Marche per la gestione associata di funzioni e servizi ai sensi del capo III del d.l.vo n. 286/99 e dell'articolo 113 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità , trasferiscono all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative proprie o ad essi conferite. 2. All'Unione sono trasferite con le modalità di cui al successivo art. 7: a) le funzioni e i compiti relativi a: - la progettazione e la gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete; - la gestione degli appalti di servizi e forniture e, a richiesta, anche per i singoli Comuni dell'Unione, ed opere pubbliche di interesse congiunto di più Comuni e/o dell'Unione; - le gestione giuridica, economica e sindacale del personale, la loro formazione ed il loro aggiornamento professionale, la loro valutazione; - la ragioneria e i tributi; - il controllo di gestione; b) le funzioni amministrative relative a: - sportello unico per le imprese, attività economico/produttive ivi compresa la competenza alla formazione ed approvazione dei connessi piani ed il rilascio delle relative autorizzazioni; - servizi demografici e statistici; - ufficio tecnico, ed in particolare urbanistica e lavori pubblici; - appalti e contratti; - presidio del territorio, polizia municipale, protezione civile; c) i servizi a carattere imprenditoriale e produttivo: - erogazione energia e pubblica illuminazione; - metanizzazione; - ciclo dell'acqua e depurazione; - ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati; - trasporto collettivo. La gestione dei predetti servizi è effettuata dando preferenza a forme di gestione diverse da quelle in economia. In relazione ad essi l'Unione può dotarsi di personale di supporto per attività di indirizzo tecnico, di vigilanza, di programmazione, di controllo. d) i servizi alla persona: - promozione e valorizzazione della cultura e dello sport, e gestione dei servizi connessi; - programmazione ed erogazione dei servizi socio assistenziali; - programmazione ed erogazione di servizi educativi e di supporto all'istruzione scolastica. 3. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica a favore dei Comuni dell'Unione al fine di coordinamento delle attività di interesse intercomunale. 4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salva diversa volontà manifestamente espressa, la indicazione di un servizio o di settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunali. Art. 7 Modalità di attribuzioni di funzioni e competenze all'Unione 1.Il trasferimento delle funzioni e delle competenze all'Unione è deliberato dai Consigli comunali. Con lo stesso atto, i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori e ad approvare il progetto tecnico di cui al successivo comma 3. 2. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte dei singoli comuni. 3.Il trasferimento di un servizio è sempre accompagnato da un progetto contenente l'analisi delle risorse finanziarie, dei mezzi, delle strutture e del personale che dai singoli Comuni vengono trasferiti all'Unione. TITOLO II ORGANI DELL' UNIONE Capo I - Principi fondamentali Art. 8 Organi 1. Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Capo II - Il Consiglio Art. 9 Composizione ed organizzazione interna 1.Il consiglio dell'Unione è composto dai sindaci e da 2 consiglieri eletti da ciascun Consiglio comunale, con voto limitato, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. 2. Il funzionamento del Consiglio dell'Unione è disciplinato da apposito regolamento, da adottarsi nel rispetto dei principi fissati dal d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 3. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta del Consiglio, la quale viene convocata dal Presidente dell'Unione. 4. La durata del Consiglio dell'Unione è pari a quella prevista per i consigli comunali.. 5. I Consigli comunali dei Comuni dell'Unione, ad ogni suo rinnovo provvedono, durante la convalida degli eletti, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. Il Presidente dell'Unione, una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno due terzi dei componenti della stessa, provvede, entro i successivi quindici giorni, all'insediamento della nuova assemblea. 6. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del Consiglio, questo è integrato con delibera dal Consiglio dell'Unione nella prima riunione successiva al ricevimento dei relativi atti. 7. I commi 5 e 6 si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali. Il Presidente del Consiglio dell'Unione procederà secondo le procedure determinate al comma precedente. 8. In caso di scioglimento anticipato di uno dei consigli dei Comuni che partecipano all'Unione, i consiglieri di quel Comune eletti al Consiglio dell'Unione decadono dal momento in cui siano eletti i nuovi rappresentanti. Ugualmente, in caso di dimissioni del sindaco di uno dei Comuni che partecipano all'Unione, questi decade dal Consiglio dell'Unione dal momento dell'elezione del nuovo Sindaco 9. I singoli membri del Consiglio dell'Unione sono sostituiti in seguito a dimissioni, decadenza, perdita della qualità di Consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge. I Comuni interessati provvedono alla nomina del sostituto al primo Consiglio Comunale utile. Per la surroga si procede come da comma 6). 8. 10. Nei casi di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale diversi da quelli da cui al comma 9) il Commissario straordinario provvede alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei Consigli sono decaduti. 11. Il Consiglio dell'Unione, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con proprio atto procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti eletti dai Consigli comunali dei Comuni membri o dal Commissario straordinario, ai sensi dei precedenti commi. In sede di convalida il Consiglio dell'Unione provvede ad esaminare le eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli Comunali; Art. 10 Competenze del Consiglio 1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esso adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale non incompatibili con i principi dell'Unione. 2. Entro due mesi dal suo insediamento il Consiglio dell'Unione approva le linee programmatiche ed i progetti esecutivi presentati dalla Giunta. Le linee programmatiche terranno conto di quelle presentate ai rispettivi Consigli Comunali dai Sindaci dei Comuni dell'Unione. 3. Al fine di verificare e di adeguare le linee programmatiche, il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al consiglio rapporti globali e per aree di attività , sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti. Un rapporto globale va comunque presentato almeno una volta l'anno, in coincidenza con l'approvazione del rendiconto di gestione. Art. 11 Diritti e doveri dei Consiglieri 1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio. Art. 12 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri 1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risolutrice. 2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci. 4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione. Capo III - Il Presidente e la Giunta Art. 13 Composizione della Giunta 1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni che costituiscono l'Unione. Art. 14 Il Presidente - nomina 1. Il Sindaco più anziano di età convoca e presiede la Giunta dell'Unione entro 7 giorni dall'entrata in carica dell'ultimo sindaco. La Giunta così convocata, con le procedure di cui al comma successivo, sceglie al suo interno il Presidente dell'Unione. La prima convocazione è disposta entro 7 giorni dalla firma dell'atto costitutivo dell'Unione. Il Presidente è scelto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci della Giunta. In caso di parità , la votazione viene immediatamente ripetuta. 2. Il Presidente dura in carica un anno, in quanto viene obbligatoriamente prevista la rotazione della carica fra i Sindaci dei Comuni componenti la Giunta dell'Unione. Il Presidente cessa dalle funzioni per dimissioni o per la perdita della carica di Sindaco e per sopravvenute cause di incompatibilità ai sensi di legge. Art. 15 Il Presidente - competenze 1. Il Presidente è organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione e la rappresenta, sia politicamente che in sede giurisdizionale. 2. Egli convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ed esercita le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento. 3. Il Presidente dell'Unione, dopo la sua nomina, d'intesa con i membri che compongono la Giunta dell'Unione, presenta al Consiglio le linee di gestione relative agli indirizzi da questo formulate. 4. Egli assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori. Art. 16 Il Vicepresidente 1. Il Vicepresidente è eletto fra gli Assessori con le stesse procedure di cui all'art.14, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione. 2. Nelle stesse ipotesi di cui al comma 2, ultimo capoverso dell'art. 14, le funzioni di Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età . Art. 17 La Giunta - competenze 1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. Essa collabora con il Presidente al governo dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nella predisposizione dei programmi esecutivi. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio. In coincidenza con il rendiconto della gestione riferisce al Consiglio sulla propria attività 3. Il Presidente conferisce a ciascun assessore una o più aree, servizi, uffici o progetti che deve sovrintendere. 4. La Giunta, nel rispetto del principio di distinzione dei poteri, compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107 commi 1 e 2 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Presidente. Art. 18 Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore 1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di appartenenza determina la cessazione dall'ufficio di Assessore nella Giunta dell'Unione. 2. Nei casi di cui all'art. 53 comma 1 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, il Vicesindaco con le funzioni di Sindaco è anche Assessore dell'Unione. Art. 19 Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente 1. Il Presidente, salvi gli obblighi verso l'ente e terzi, può presentare le proprie dimissioni alla Giunta che provvede immediatamente alla nomina del successore. 2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo. Art. 20 Norme applicabili 1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, competenze, stato giuridico e incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali. 2. Ogni determinazione relativa alle indennità del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri dell'Unione viene determinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio. TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 21 Principi generali 1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta. 2. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23. 3. L'Unione ha un segretario iscritto all'Albo dei segretari comunali e provinciali, che svolge le funzioni di cui all'art. 97 del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267. E' nominato dal Presidente dell'Unione, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta, con contratto a tempo determinato ed eventualmente parziale. Fino all'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi le funzioni di segretario dell'Unione sono svolte dal segretario di un Comune dell'Unione. 4. L'Unione può dotarsi di un responsabile di direzione e coordinamento dei servizi, scelto anche tra i Segretari Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione, che risponde direttamente alla Giunta e al Presidente dell'Unione. Il direttore/coordinatore dell'Unione viene assunto a tempo determinato previo parere vincolante della Giunta. Egli è responsabile dei risultati economici e qualitativi dei servizi assegnatigli. Art. 22 Principi in materia di gestione del personale 1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; e cura la progressiva informatizzazione della propria attività . 2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa. Art. 23 Principi di collaborazione 1. L'Unione definisce con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. 2. La Giunta dell'Unione può richiedere agli organi comunali competenti di avvalersi, per specifici compiti e servizi, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità , di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio. 3. Il modello di organizzazione mediante utilizzo degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo. 4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi procedimenti, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti. Art. 24 Principi di partecipazione 1. L'Unione favorisce ed assicura la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte amministrative, e garantisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti da essa formati o permanentemente detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267 sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal consiglio. I predetti regolamenti dovranno essere predisposti in sintonia con quelli dei Comuni che hanno costituito l'Unione. 2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere la carta dei servizi, quale strumento essenziale offerto alla collettività per valutare il rispetto degli standard qualitativi delle prestazioni in tutti i servizi da essa direttamente o indirettamente erogati. Art. 25 Difensore civico 1. L'Unione può nominare un difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione dell'Unione, segnalando, anche di proprio iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 2. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri nella prima seduta utile dello stesso. L'eletto presta giuramento davanti al Presidente del Consiglio con la formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dell'ordinamento pubblico e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene". 3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico- amministrativa. Non può essere nominato difensore civico: - chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; - i parlamentari, i consiglieri comunali, di unioni di comuni e montane, regionali, provinciali e assessori dei predetti enti; - i ministri di culto; - gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti, società e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione dell'Unione e dei rispettivi comuni o che comunque ricevano da essi a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; - chi svolge qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Unione e i comuni che la costituiscono; - che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4o grado, che siano politici o tecnici dell'Unione e dei comuni che la costituiscono. 4. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate come sopra. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri. Può essere revocato d'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. 5. Il difensore civico ha sede presso gli uffici ove ha sede l'Unione, dispone delle attrezzature ivi esistenti e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. 6. Le procedure a cui deve attenersi il difensore civico sono oggetto di apposito regolamento da approvare dal Consiglio. Il regolamento tiene conto delle finalità e dei principi di cui al primo comma. 7. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, una relazione sull'attività dell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi e proposte tesi a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Art. 26 Principi in materia di servizi pubblici locali 1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dal Titolo V della Parte I del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267. 2. In caso di trasformazione della gestione di servizi pubblici locali l'Unione adotta, preventivamente, forme di consultazione e partecipazione del/i Comune/i interessato/i a partire dalle rispettive amministrazioni. 3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente statuto. 4. L'Unione non può dismettere l'esercizio delle funzioni inerenti ad un servizio pubblico di cui sia titolare in ragione del loro conferimento da parte dei Comuni, senza il loro preventivo consenso. TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA` Art. 27 Finanze dell'Unione 1. L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite. 2. L'Unione si attiene alle norme e ai principi dell'"Ordinamento finanziario e contabile - parte seconda" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Art. 28 Bilancio e programmazione finanziaria 1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale. 2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. Art. 29 Ordinamento contabile e servizio finanziario 1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione. 2. I Comuni che hanno costituito l'Unione possono, ai sensi dell'articolo 207 del d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267 rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte dell'Unione di cui fa parte, oltre che da aziende da essa dipendenti e da consorzi a cui partecipa. Art. 30 Revisione economica e finanziaria 1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione. La competenze dello stesso sono quelle stabilite nel Titolo VII della seconda parte del D.l.vo 18 agosto 2000,n. 267 e nel regolamento di contabilità verranno previsti i mezzi necessari per i compiti dello stesso. 3. L'organo di revisione, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso anche agli atti e documenti amministrativi dei Comuni dell'Unione. Art. 31 Affidamento del servizio di tesoreria 1. Il servizio tesoreria dell'Ente è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che attualmente costituiscono l'Unione, previa gara indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni. 1. Nelle more dell'affidamento il servizio verrà svolto dalla Banca tesoriere ove ha sede l'Unione. TITOLO V NORME FINALI Capo I - Norme finali Art. 32 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili 1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, la disapplicazione degli atti normativi e amministrativi comunali adottati in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. 2. Gli organi dell'Unione, adottando gli atti di propria competenza, indicano gli atti comunali da disapplicare, in tutto o in parte. Art. 33 Proposte di modifica dello statuto 1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal consiglio dell'Unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione. Art. 34 Norma finanziaria 1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, la cui entità è commisurata all'entità della loro rispettiva popolazione. Per quanto sopra si provvederà alla costituzione di un primo contingente di addetti attingendo in primo luogo tra i dipendenti dei Comuni costituenti. Art. 35 Norma finale 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali. 2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.